
03 ott Ciclisti: perseguibili del reato di guida in stato di ebbrezza
I ciclisti sorpresi con tasso alcolemico oltre i limiti sono perseguibili del reato di guida in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la IV sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 17684 del 28 aprile scorso, ribadendo la sussitenza del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, anche per coloro che siano colti a guidare in stato di ebbrezza un velocipede. Il caso di specie vedeva protagonista un ciclista sorpreso a circolare in bicicletta con un tasso alcolemico pari allo 0,9 g/l, ossia appena sopra la soglia dello 0,8 g/l per cui scatta il reato penale. Dopo la condanna penale anche in appello si è rivolto alla Cassazione. Il ciclista si difendeva davanti alla Suprema Corte basandosi sulla Giurisprudenza recente, che affermava l’impossibilità di applicare sanzioni riguardanti la patente di guida a soggetti colpevoli di guidare biciclette sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il ricorrente sosteneva che non potendo essere ritirata la patente non si dovevano applicare nemmeno le altre sanzioni. I giudici di Piazza Cavour hanno invece sottolineato che sebbene non si possa colpire la patente di chi guida in bici, perché una sanzione che non impedisce il ripetersi della condotta non può svolgere nessuna funzione cautelare, non c’è motivo di ritenere i ciclisti non imputabili del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, in quanto anche le biciclette influiscono sulla sicurezza della circolazione.